Informative e news – Edizione Agosto 2026
Agosto è tradizionalmente il mese della sospensione feriale delle attività fiscali e giudiziarie, ma quest’anno porta con sé anche scadenze e chiarimenti che meritano attenzione: dalla rottamazione delle cartelle degli enti locali, con un calendario più volte aggiornato, alla proroga di ferragosto sui versamenti, fino alla sospensione feriale dei termini processuali che decorre dal 1° agosto.
In questa edizione della circolare mensile affrontiamo inoltre il tema delle autovetture dei professionisti e del limite al numero dei veicoli deducibili, il tax credit carburante per l’autotrasporto reso operativo dal decreto attuativo, le comunicazioni di conferma dell’iper-ammortamento 2026 e la disciplina IVA dei cosiddetti beni significativi nelle manutenzioni edilizie.
Scarica qui la circolare completa per consultare:
- Rottamazione-quinquies per i debiti degli enti locali: nuovo calendario
- La definizione riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da Regioni ed enti locali che abbiano deliberato l’adesione all’istituto.
- Il Comune doveva pubblicare e comunicare il provvedimento entro il 31 luglio 2026; i dati sui carichi definibili saranno resi disponibili dal 15 ottobre 2026.
- L’istanza di adesione potrà essere presentata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026; il pagamento in unica soluzione è previsto entro il 31 marzo 2027, oppure in forma rateale fino a 54 rate.
- Autovetture dei professionisti: il limite del veicolo unico
- La deducibilità dei costi auto per i lavoratori autonomi resta limitata al 20%, con un tetto di costo fiscale di 18.075,99 euro.
- Il professionista individuale può dedurre le spese relative a un solo veicolo; negli studi associati il limite opera per ciascun associato.
- Una recente pronuncia della C.G.T. II Lombardia (10 marzo 2026, n. 548/25/2026) sostiene un’interpretazione più restrittiva sul numero dei veicoli deducibili, da tenere presente in caso di verifica.
- Tax credit carburante per l’autotrasporto: operativo il decreto attuativo
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2026, pubblicato il 21 luglio, rende operativo il credito d’imposta previsto dall’art. 3, D.L. 33/2026.
- Il beneficio è commisurato al 70% della maggiore spesa sostenuta nei mesi da marzo a luglio 2026 rispetto a febbraio 2026, nel limite complessivo di 322 milioni di euro per il 2026.
- Il credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24 entro il 31 dicembre 2026; le modalità di presentazione delle istanze sono demandate a un provvedimento successivo.
- Iper-ammortamento 2026: aperte le comunicazioni di conferma dell’investimento
- Dal 21 luglio 2026 è attiva sulla piattaforma del GSE la funzionalità per l’invio della comunicazione di conferma, secondo il D.M. 7 maggio 2026.
- Le imprese che hanno ricevuto esito positivo della comunicazione preventiva devono trasmettere la conferma entro 60 giorni dalla notifica.
- Il mancato invio di anche una sola comunicazione prevista comporta la perdita del beneficio: è opportuno verificare con anticipo la coerenza tra beni prenotati, ordini, fatture e acconti versati.
- Proroga di Ferragosto: versamenti sospesi fino al 20 agosto 2026
- Gli adempimenti e i versamenti tributari con scadenza originaria tra il 1° e il 20 agosto 2026 sono automaticamente rinviati al 20 agosto 2026, senza maggiorazioni.
- Rientrano ritenute, IVA mensile e trimestrale, contributi INPS e premi INAIL.
- La sospensione si applica anche a ravvedimento operoso, conciliazione giudiziale e definizione agevolata delle sanzioni.
- Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto
- Dal 1° al 31 agosto 2026 sono sospesi i termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria, ai sensi della L. 742/1969.
- Sono coinvolti, tra gli altri, i termini per ricorso, reclamo, costituzione in giudizio, appello e definizione agevolata delle sanzioni.
- La sospensione feriale si cumula con la proroga di 90 giorni prevista per l’accertamento con adesione; per i controlli automatizzati opera invece una sospensione specifica dal 1° agosto al 4 settembre.
- Beni significativi nelle manutenzioni edilizie e aliquota IVA ridotta
- Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, l’aliquota IVA del 10% si applica anche ai beni forniti, salvo il limite dei cosiddetti “beni significativi” individuati dal D.M. 29 dicembre 1999.
- Se il valore del bene significativo supera la metà del corrispettivo pattuito, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo e quello del bene.
- Rilevano anche le parti “staccate” dotate di autonomia funzionale, come tapparelle o schermature solari, escluse dal calcolo del valore del bene significativo.
La circolare ha finalità informativa e orientativa: ogni situazione richiede una verifica specifica con il proprio consulente.
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